Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge nasce dall'improrogabile esigenza di dare una concreta attuazione alle previsioni costituzionali dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale.
La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha posto le premesse per avviare un ampio processo di trasferimento di poteri dal centro alla periferia, incidendo sull'assetto delle competenze e dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica.
Per il riconoscimento di una effettiva autonomia di regioni ed enti locali manca tuttavia un tassello fondamentale: l'attuazione del federalismo fiscale.
I ritardi fino ad oggi accumulati hanno condotto al perdurare di un modello di finanziamento degli enti territoriali «derivato», ossia dipendente dal bilancio statale, anziché autonomo. Ciò ha comportato e comporta gravi disfunzioni nel rapporto tra politica e azione amministrativa e perduranti inefficienze nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
Con il superamento dell'attuale sistema di finanza derivata a favore di un moderno assetto di federalismo fiscale si consentirà l'assunzione - a tutti i livelli di governo - di decisioni politiche responsabili, rendendo trasparenti le scelte pubbliche e creando un collegamento diretto tra decisioni di spesa e decisioni di entrata.
Dall'attuazione del federalismo fiscale discenderà un nuovo stimolo a comportamenti innovativi e virtuosi da parte degli enti territoriali e più in generale uno stimolo all'efficienza del settore pubblico complessivo.
Nel nuovo assetto dei poteri pubblici e delle competenze tra i diversi livelli di
a) l'attuazione del federalismo fiscale non deve comportare né aumenti della spesa pubblica né inasprimenti dell'imposizione fiscale sui cittadini;
b) l'esercizio dell'autonomia tributaria di regioni ed enti locali deve assicurare la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso ai servizi offerti sul territorio;
c) l'attuazione del federalismo fiscale deve avvenire all'insegna della semplificazione del sistema tributario e della riduzione degli adempimenti a carico del cittadino;
d) il federalismo fiscale deve garantire la massima trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata e di spesa, così da permettere il controllo della collettività sulle politiche fiscali e di spesa delle amministrazioni locali;
e) la perequazione deve ridurre ma non annullare le differenze di capacità fiscale, realizzando il giusto equilibrio tra solidarietà ed efficienza, premiando i comportamenti finanziari virtuosi e le regioni con una minore evasione fiscale.
Le regioni - come enti di programmazione - devono poter assumere ruoli di coordinamento e di responsabilità rispetto alla finanza degli enti locali del territorio.
Definiti i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, i successivi articoli della presente proposta di legge danno attuazione alle previsioni costituzionali dell'articolo 119.
La proposta di attuazione dell'articolo 119 si fonda su tre pilastri:
a) il riconoscimento di ampie fonti autonome di entrata per regioni ed enti locali;
b) la previsione di meccanismi perequativi equi ed efficienti;
c) la previsione di nuove regole di coordinamento della finanza pubblica.
Perché il federalismo fiscale sia effettivo, occorre che gli enti territoriali possano disporre di fonti tributarie di entrata quantitativamente rilevanti rispetto alle necessità di spesa. Al tempo stesso, occorre che tali fonti di entrata siano trasparenti e di semplice applicazione.
A questi fini nell'articolo 2 della proposta di legge si prevede di attribuire alle regioni, a parità di pressione fiscale individuale ed aggregata, una quota consistente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Secondariamente, si prevede di attribuire una compartecipazione elevata al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di devolvere alle regioni l'intero gettito delle accise, dell'imposta sui tabacchi e di quella sui giochi.
Anche per gli enti locali occorre prevedere un aumento del grado di autonomia tributaria: a tal fine si prevede di attribuire a essi la possibilità di tassare autonomamente i redditi fondiari, cosicché essi potranno essere in grado di perseguire obiettivi autonomi nel settore delle politiche abitative.